AGENZIA DEGLI INCANTESIMI
In FONTANELLATO, PIAZZA SANTE PINCOLINI, 27/A si sono riuniti il giorno 14 GENNAIO 2009 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata “AGENZIA DEGLI INCANTESIMI” i seguenti cittadini: MARIO BOLZONI, MATTEO BOTTI, FILIPPO CALZOLARI, LUISA GARULLI, MARCO GATTI, ANDREA GUARESCHI, ORNELLA MAINI, MARTINA MACCIONE, LUCA STRINGHINI, SIMONE TANZI.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. MATTEO BOTTI il quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. MARIO BOLZONI.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’Associazione in forma ufficiale, ricordando che le attività del gruppo sono partite in realtà nel 1997, e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano che l’associazione venga denominata “AGENZIA DEGLI INCANTESIMI” con sede in piazza Sante Pincolini 27/A a Fontanellato.
Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per l’anno sociale in corso.
MATTEO BOTTI (Presidente), ORNELLA MAINI (Vice Presidente) MARIO BOLZONI (Segretario), MARCO GATTI (Consigliere), MARTINA MACCIONE (Tesoriere).
Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l’assemblea.
Il Presidente Il Segretario
MATTEO BOTTI MARIO BOLZONI
AGENZIA DEGLI INCANTESIMI
Articolo 1 – Denominazione, sede e finalità dell’associazione.
E’ costituita, ai sensi dell’articolo 36 e segg. del Codice Civile, l’associazione ludico-culturale non registrata denominata “Agenzia degli Incantesimi” con sede a Fontanellato in piazza Sante Pincolini 27/A. L’associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
L’associazione si pone come scopo il promuovere attività ludiche come il gioco di interpretazione (comunemente detto di ruolo), per le sue potenzialità socializzanti, educative e di sviluppo culturale. Crediamo infatti che rappresentino un incentivo allo sviluppo dell’immaginazione tanto nel ragazzo quanto nell’adulto, e che contribuiscano alla formazione di una personalità positiva e aperta al confronto. L’associazione si impegna a dare ai soci uno spazio per esercitare queste attività, e a farle conoscere e apprezzare anche all’esterno. Inoltre si interessa e partecipa attivamente alle iniziative culturali volte ad espandere l’immaginario collettivo, sostenendo e promuovendo progetti dedicati alla letteratura, alla musica, al cinema e alle arti figurative di carattere fantastico.
L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
Articolo 2 – Soci
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’associazione è concessa a chiunque ne faccia richiesta, previa comunicazione delle proprie complete generalità e il versamento dell’eventuale quota di adesione annuale. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente.
Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Ai soci viene concesso l’utilizzo del materiale e degli spazi gestiti dall’associazione, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo o espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio cessa esclusivamente per: recesso o morte del socio; mancato pagamento della eventuale quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Le prestazioni fornite dai soci all’associazione sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per espressa delibera del Consiglio Direttivo.
Sono organi dell’associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 3 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere il Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione. Con una maggioranza qualificata di tre quarti degli iscritti può deliberare la modifica del presente Statuto o lo scioglimento dell’associazione.
Il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. L’Assemblea viene convocata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno dei lavori inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza, nonché tramite inserto sul forum dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea. Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite avviso scritto o inserto sul forum dell’associazione.
Articolo 4 – Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica un anno.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite avviso scritto inviato almeno 8 giorni prima e inserto sul forum dell’associazione.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione. E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina delle attività dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge inoltre al suo interno un Tesoriere il quale tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – Gestione economica dell’associazione
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni, contributi o donazioni di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato e pubblicato tramite inserto sul forum dell’associazione. I soci possono prenderne liberamente visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 6 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.






Commenti recenti